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SISTRI: ecco il nuovo decreto di semplificazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, è operativo dal primo maggio

05/05/2014

Bernardino Albertazzi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.99 del 30 aprile, il decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 n. 126, che contiene le tanto attese ed annunciate semplificazioni per gli operatori del settore e specialmente per le piccole imprese.

Soggetti obbligati al Sistri

L’articolo 1 del nuovo decreto è attuativo delle disposizioni dell’articolo 188 ter comma 3 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.(  ), ai sensi del quale compete al Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti: 1) la potestà di specificare le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e 2) di individuare, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188- bis .

L’elenco dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI di cui all’ articolo 188 ter è stato parzialmente modificato, in quanto il Ministro dell’ambiente ha interpretato il cit. potere “di specificazione” come potere “di sottrazione” rispetto ai soggetti obbligati ex lege.

L’attuale elenco di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI va individuato attraverso il combinato disposto del comma 1 dell’articolo 188 ter e dell’art.1 del D.M.Ambiente24 aprile 2014 n. 126, e risulta essere il seguente:

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 (Nozione di imprenditore agricolo)  del codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006 (il quale li definisce come: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di imballaggio , o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;)
  • gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali delle seguenti tipologie di rifiuti speciali pericolosi: … b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,  c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, cioè le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del Dlgs 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;
  • gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta (vedi supra).

Tali ultimi soggetti non erano stati precedentemente specificati in alcuna norma, con riferimento all’applicabilità del SISTRI.

Il decreto 126/2014 conferma gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ovvero che non vi aderiscono volontariamente.

Il trasporto intermodale

L’art. 2 del decreto reca disposizioni specifiche in relazione al c.d. trasporto intermodale, già disciplinato dal primo comma dell’articolo 188 ter, ai sensi del quale sono tenuti ad aderire al SISTRI, in tale caso, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. La medesima disposizione facoltizza il Ministro dell’ambiente a definire, con uno o più decreti, le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale

Il primo comma dell’art. 2 del DM dispone che il deposito di rifiuti, nell’ambito del trasporto intermodale, deve essere considerato come un deposito preliminare alla raccolta, sempre se effettuato per un periodo non superiore a 30 giorni. Ciò significa che tale operazione non solo non costituisce uno stoccaggio, ma nemmeno un deposito temporaneo e dunque non è soggetta ad alcun obbligo specifico, in quanto parte integrante dell’attività di raccolta.

I rifiuti devono essere presi in carico per il trasporto entro sei giorni dall’inizio del deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico per il trasporto, il soggetto detentore dei rifiuti è obbligato comunicare, entro 24 ore, la mancata spedizione dei rifiuti: 1) al produttore, 2) all’intermediario 3) al diverso soggetto che ha organizzato il trasporto.

È obbligo del produttore provvedere al trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti non presi in carico per il trasporto, entro 24 giorni decorrenti dalla scadenza del termine del deposito preliminare.

Il comma terzo dispone le modalità di esclusione dalla responsabilità per lo stoccaggio di rifiuti non autorizzato. Per il produttore dei rifiuti essa è esclusa nel caso di corretta gestione dei rifiuti non presi in carico per il trasporto, entro 24 giorni decorrenti dalla scadenza del termine del deposito preliminare, mentre per il detentore essa è esclusa nel caso di effettuata comunicazione, entro 24 ore, della mancata spedizione dei rifiuti al produttore, all’intermediario e al diverso soggetto che ha organizzato il trasporto.

Le semplificazioni

Per quanto riguarda le prospettate semplificazioni del SISTRI, l’articolo 3 dispone che verranno attuate mediante successivi decreti, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati.

Le eventuali ulteriori semplificazioni possibili riguarderanno, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione offline ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l’evoluzione degli apparati tecnologici.
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto 126/2014 verrà diffuso lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI. Lo schema verrà poi approvato e pubblicato sul sito del SISTRI.

Contributi

Ai sensi dell’art.4 del DM isoggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, con le modalità già vigenti.

Il Sistri per la Campania

Infine specifiche disposizioni riguardano la Regione Campania “…il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI – Area Movimentazione – completando anche la parte relativa al produttore, prima dall’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l’impianto di destinazione (salvo diversa determinazione del comune).

Qualora detto impianto è ubicato al di fuori del territorio delta Regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all’atto dell’accettazione presso l’impianto…”.

Inoltre, si stabilisce che gli enti e le imprese iscritte all’Albo Gestori di cui all’articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Campania si iscrivono nell’apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo USB ed una black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall’Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

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